Falsa firma su notifica: sospesa l’opposizione alla cartella
Ordinanza del Tribunale di Bologna in materia di querela di Falso in un procedimento contro l'AGENZIA-ENTRATE-RISCOSSIONE:
RETE NAZIONALE FORENSE (RNF) ASSOCIAZIONE FORENSE
Avv. Mariateresa Arcadi
Foro di Reggio Calabria
Ordinanza del Tribunale di Bologna in materia di querela di Falso in un procedimento contro l'AGENZIA-ENTRATE-RISCOSSIONE:
In tema di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato,
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 3180, ha annullato l'atto di recupero con il quale la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, avanzando una pretesa di quasi un milione di euro, recuperava il credito d'imposta da ricerca e sviluppo di cui la Società contribuente aveva fruito nel 2019.
Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Torino n. 539/2025: "La residenza fiscale, fissata secondo l’individuazione del luogo ove sono intrattenute le relazioni personali e familiari della persona, sarà determinata solo per gli anni successivi al 2024.
Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Taranto, sentenza n. 1603\2025, depositata il 20.05.2025 La variazione di domicilio eletto per il giudizio non va notificata alla parte contumace. Nella ipotesi di mancata notifica dell’atto di appello al procuratore di parte , compete all’appellante riassumere il procedimento notificatorio entro la meta’ del termine per l’appello. La costituzione della parte appellate non sana il vizio di omessa notifica.
L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.
Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, confermando la nullità del preavviso di fermo amministrativo. Il Giudice ha ribadito un principio fondamentale: senza valida notifica dei verbali e delle cartelle, non può esserci alcuna pretesa esecutiva.
Con la sentenza n. 277/2025 i giudici tributari di secondo grado del Veneto hanno statuito che l’avviso di accertamento deve essere annullato qualora non sia provata l’esistenza di una valida delega di firma.
Con l'Ordinanza del 13.5.2025 n. 12672 la Corte di Cassazione ribadisce il carattere ordinatorio e non perentorio del termine per la costituzione in giudizio della parte appellata nel processo tributario.
CORTE di CASSAZIONE 1^ PRESIDENTE Numero registro generale 24103/2024.
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L'Amministrazione finanziaria può annullare l'atto impositivo viziato ed emetterne uno nuovo anche per una maggiore pretesa (in malam partem), se il termine di prescrizione non è scaduto e non è stata emessa una sentenza definitiva (Cass. SS.UU. 21 novembre 2024 n. 30051).