DIRITTO TRIBUTARIO

Avv. Mariateresa Arcadi Foro di Reggio Calabria

Disconoscimento dei costi professionali e presunzioni fiscali: illegittimo l’accertamento fondato sulla sola mancanza dell’estratto conto della carta di credito

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, - Sentenza n. 26 del 2026 depositata il 15 gennaio 2026 Relatore: Dr. Roberto Riverso. ... omissis ... ha proposto ritualmente ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna impugnando l’avviso di accertamento n. Q01MP00477/2024 dell’importo di Euro 37.640,00, a valere per l’anno d'imposta 2017 ai fini I.r.pe.f., Addizionali Regionali e Addizioni Comunali ed I.v.a. oltre sanzioni ed interessi, per presunto maggior reddito da lavoro autonomo desumibile dal disconoscimento di costi deducibili.

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Rottamazione quinquies 2026: ecco tutte le regole per accedervi

Articolo 1, commi da 82 a 101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione). Rottamazione-quinquies. Introdotta una nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno estinguere i debiti versando esclusivamente il capitale e le spese di notifica o esecutive, con il totale abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

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Credito di imposta: accolto l'ennesimo ricorso

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 3180, ha annullato l'atto di recupero con il quale la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, avanzando una pretesa di quasi un milione di euro, recuperava il credito d'imposta da ricerca e sviluppo di cui la Società contribuente aveva fruito nel 2019.

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Nuove in tema di residenza fiscale

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Torino n. 539/2025: "La residenza fiscale, fissata secondo l’individuazione del luogo ove sono intrattenute le relazioni personali e familiari della persona, sarà determinata solo per gli anni successivi al 2024. 

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La costituzione della parte appellate non sana il vizio di omessa notifica

Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Taranto, sentenza n. 1603\2025, depositata il 20.05.2025 La variazione di domicilio eletto per il giudizio non va notificata alla parte contumace. Nella ipotesi di mancata notifica dell’atto di appello al procuratore di parte , compete all’appellante riassumere il procedimento notificatorio entro la meta’ del termine per l’appello. La costituzione della parte appellate non sana il vizio di omessa notifica.

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