
Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, confermando la nullità del preavviso di fermo amministrativo. Il Giudice ha ribadito un principio fondamentale: senza valida notifica dei verbali e delle cartelle, non può esserci alcuna pretesa esecutiva.
L’Agenzia non ha prodotto prova sufficiente della notifica degli atti presupposti e ha agito in assenza di un titolo valido.
Il Giudice: “L’opposizione è fondata. Nel caso di specie quindi il ricorrente proponendo l’eccezione relativa alla mancata notifica dei verbali di accertamento e delle successive cartelle esattoriali ha inteso proporre opposizione a tali atti e non al semplice avviso di fermo che è un atto che non è neppure previsto dalla legge. Tuttavia dalle ricevute postali di notifica risulta che queste non sono state regolarmente consegnate. Considerato che tale accertamento costituisce il presupposto indispensabile per procedere alla contestazione dei verbali, si deve procedere a tale ultimo accertamento. L’opposta a fronte della contestazione del ricorrente non ha prodotto alcuna prova in merito all’avvenuta notifica dei verbali di accertamento nel prescritto termine di legge dalla violazione e pertanto i verbali stessi devono ormai intendersi decaduti ai sensi dell’art. 201 c.d.s. e vengono per tali motivi annullati. Orbene l’opposta è responsabile, in via solidale, che in qualità di concessionaria per l’esazione, non solo non ha preventivamente controllato la regolarità del titolo esecutivo portato dall’ente che ha accertato la violazione a riscossione incombendo sulla stessa il relativo onere sulla base del rapporto di concessione, ma ha anche minacciato con l’avviso di fermo un procedimento cautelare (il fermo di bene mobile registrato) per il quale la legge non gli conferisce alcun potere. Il potere di procedere al fermo amministrativo può infatti avvenire unicamente per la riscossione delle sanzioni previste dal DPR 602/73 (tributi e tasse dello Stato e degli enti pubblici) come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi e la procedura di attuazione deve essere quella prevista dal regolamento emanato con decreto del Ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 (G.U. n. 026 del 02/02/1999) che nel caso di specie non è stata adottata e neppure poteva esserlo” (cfr. motivazione pag. 2-3 sentenza in atti).
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