Nuove in tema di residenza fiscale

Pubblicato il 14 luglio 2025 alle ore 09:41

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Torino n. 539/2025: "La residenza fiscale, fissata secondo l’individuazione del luogo ove sono intrattenute le relazioni personali e familiari della persona, sarà determinata solo per gli anni successivi al 2024. 

Fino a tale data deve essere data prevalenza al luogo in cui è situato il centro dei suoi interessi vitali, dove la loro gestione “è esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari”. ... OMISSIS .. il nuovo comma 2 dell'art. 2 D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificato dal recente art.1 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – il quale considera preminente, ai fini dell’individuazione del domicilio fiscale, il luogo delle relazioni personali e familiari della persona - è inapplicabile al caso di specie, posto che “in materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie concrete verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il "domicilio" - del quale l'art. 2, co. 2, D.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall' art. 1 D.Lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al cod. civ. - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari” ... OMISSIS ...

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