
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 3180, ha annullato l'atto di recupero con il quale la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, avanzando una pretesa di quasi un milione di euro, recuperava il credito d'imposta da ricerca e sviluppo di cui la Società contribuente aveva fruito nel 2019.
Il giudizio, secondo il ricorrente, riguarda il disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al d.l. n. 145 del 2013, di cui la società ha fruito nel 2019 in relazione alle attività svolte nel 2018.
L’Ufficio sostiene impropriamente che il perimetro delle attività agevolabili andrebbe valutato in applicazione dei requisiti del Manuale di Frascati, e di conseguenza asserisce, senza il supporto di un parere tecnico del Mise, che i progetti svolti dalla società ricorrente non rientrerebbero nell’agevolazione.
Tuttavia, come risulta da una perizia tecnica predisposta da un dottore di ricerca in Ingegneria delle costruzioni, già professore a contratto presso il Politecnico di Milano, le attività svolte da Isocell s.p.a. sarebbero qualificabili come ricerca e sviluppo, anche volendo fare riferimento al Manuale di Frascati. La pretesa è, quindi, illegittima, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
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