LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: PORTATA APPLICATIVA DELLA T.U.N. (CASS.CIV. III SEZ N. 8360/2026)
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato, ex art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025. La questione sollevata aveva ad oggetto la corretta individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico (macropermanente) in caso di sinistro stradale occorso in data anteriore a quella di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.). Con la sentenza n. 8630/2026 la Suprema Corte ne chiarisce la portata applicativa: