Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nei prossimi giorni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle uniche nazionali per il danno biologico dal 10% al 100%.