𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜A 𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗠𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘: 𝗙𝗢𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗠𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘
Il 𝗧𝗿𝗶𝗯unale di 𝗖𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶, 2^ Sezione Civile, con sentenza del 𝟭𝟯.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟱, ha stabilito quanto segue: - In materia di controversie tra avvocati, riguardanti il pagamento delle prestazioni professionali, e i rispettivi clienti, il giudice competente non deve essere individuato sulla base dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011. Al contrario, si deve seguire la disciplina prevalente dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, che tutela le esigenze fondamentali previste dallo statuto del consumatore; - Il foro del consumatore, sancito dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, rappresenta un criterio inderogabile per la determinazione della competenza. Di conseguenza, tale disposizione esclude l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c.