
Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Taranto, sentenza n. 1603\2025, depositata il 20.05.2025
La variazione di domicilio eletto per il giudizio non va notificata alla parte contumace. Nella ipotesi di mancata notifica dell’atto di appello al procuratore di parte , compete all’appellante riassumere il procedimento notificatorio entro la meta’ del termine per l’appello. La costituzione della parte appellate non sana il vizio di omessa notifica.
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