
Con l'Ordinanza del 13.5.2025 n. 12672 la Corte di Cassazione ribadisce il carattere ordinatorio e non perentorio del termine per la costituzione in giudizio della parte appellata nel processo tributario.
Fermi restando i termini per il deposito di documenti e di memorie, i Giudici ammettono la costituzione fino anche al giorno stesso della pubblica udienza. Tuttavia, poichè il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, all'art. 54 prevede che "Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni", si deve concludere che sarà comunque necessario procedere con il deposito telematico con SIGIT prima dell'inizio dell'udienza, non potendo ritenersi sufficiente la mera presenza del difensore in aula.
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