
Con una sentenza del 27 maggio 2025, il Tribunale di Benevento ha riaffermato il principio che : in caso di collocamento stabile di minori in struttura residenziale educativa, è il Comune di residenza anagrafica del minore, al momento del suo ricovero, ad assumere gli obblighi economici connessi allo stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000. Nessuna ripartizione percentuale, nessun frazionamento di responsabilità; solo il rispetto di un criterio preciso, fondato sulla centralità del minore e sulla certezza amministrativa.
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