
Il Consiglio di Stato - Sezione Settima - con la sentenza n. 4014 del 2025, ribadisce l'applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime rilasciate prima della sua entrata in vigore, in quanto rapporti di durata su cui incide - come noto - lo ius superveniens. ...OMISSSIS ...
“i beni del demanio marittimo (spiaggia, lido del mare, pertinenze) rientrano fra quelli in proprietà pubblica, che servono essenzialmente a soddisfare interessi pubblici (donde la definizione dottrinale di “proprietà-funzione”), per cui il loro uso e sfruttamento può essere concesso a privati solo nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 823 cod. civ.
Dunque, da un lato il bene demaniale marittimo non costituisce “cosa propria” del concessionario; dall’altro lato, la durata temporalmente limitata della concessione che ne attribuisce la fruizione al privato è insita nella stessa natura del titolo che legittima l’uso particolare del cespite pubblico”....OMISSIS ... “nessuna analogia ricorre” tra la normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime e la legge ungherese del 21 giugno 2013, che ha soppresso i diritti di usufrutto su terreni agricoli privati acquistati da cittadini di altri Stati europei.
“In quel caso, infatti, non si trattava della concessione di risorse naturali scarse di proprietà pubblica, attribuibili tramite procedura selettiva per un tempo determinato, bensì dell’ingiustificata estinzione anzitempo dei diritti di usufrutto agrario appartenenti a soggetti non aventi cittadinanza ungherese: donde l’evidente inestensibilità alle concessioni demaniali marittime dei Principi sanciti dalla Corte di Giustizia con la decisione del 21 maggio 2019, C-235/17, […] che ha condannato lo Stato ungherese per violazione dell’art. 63 TFUE e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. ... OMISSIS ...
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