
Con la sentenza n. 1003/2025, il TAR Lazio – ha accolto il ricorso promosso da F.A.R.E. (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera), annullando la circolare ministeriale del 18.11.2024 che imponeva l’identificazione in presenza fisica degli ospiti da parte dei gestori di strutture ricettive.
... OMISSIS ... 7.1 Innanzitutto, come sottolineato da parte ricorrente, l’obbligo dell’identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011 (“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), allorché è stato modificato il co. 3 dell’art. 109 TULPS.
In effetti, la novella è stata operata in ragione di quanto previsto dall’art. 40 D.L. cit., proprio rubricato “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, per eliminare degli oneri non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal TULPS. Orbene, la Circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l’obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive.
7.2. Inoltre, l’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, in funzione anche della ratio dell’art. 109 TULPS, poiché, come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto).
Detto altrimenti, l’identificazione de visu, introdotta dal Ministero resistente con la Circolare impugnata, non risulta onere idoneo a perseguire il risultato posto alla base dell’atto gravato. Peraltro, sempre sotto tale profilo, non è neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico.
7.3 Infine, ma non da ultimo, la Circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24.12.2024, nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata.
Ne consegue che la Circolare è viziata, sia perché risulta in contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 TULPS, sia per la violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria.9. Pertanto, assorbite le altre censure, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato ... OMISSIS ...
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