Il ๐ง๐ฟ๐ถ๐ฏunale di ๐๐ฎ๐ด๐น๐ถ๐ฎ๐ฟ๐ถ, 2^ Sezione Civile, con sentenza del ๐ญ๐ฏ.๐ญ๐ญ.๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ, ha stabilito quanto segue:
- In materia di controversie tra avvocati, riguardanti il pagamento delle prestazioni professionali, e i rispettivi clienti, il giudice competente non deve essere individuato sulla base dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011. Al contrario, si deve seguire la disciplina prevalente dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, che tutela le esigenze fondamentali previste dallo statuto del consumatore;
- Il foro del consumatore, sancito dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, rappresenta un criterio inderogabile per la determinazione della competenza. Di conseguenza, tale disposizione esclude l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c.
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