
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.
L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.
Riferimenti normativi:Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 3 Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2016 Rv. 638618 - 01
Avv. Mariateresa Arcadi
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