La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato, ex art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025. La questione sollevata aveva ad oggetto la corretta individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico (macropermanente) in caso di sinistro stradale occorso in data anteriore a quella di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.). Con la sentenza n. 8630/2026 la Suprema Corte ne chiarisce la portata applicativa:
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria».
«Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».