Il TAR Emilia Romagna con la sentenza pubblicata il 2 gennaio stabilisce che la disciplina concorrenziale ex art. 4 L. n. 118/2022, ed i presupposti principi di matrice europea, trovano applicazione per le concessioni di demanio marittimo, lacuale e fluviale per l'esercizio delle attività di cui all'art. 01 comma 1 D.L. 400/1993 lettere da a) a f), e non per le concessioni di demanio idrico. ... omissis ...
Giova premettere che, diversamente da quanto pervicacemente argomentato dalla difesa della ricorrente, il demanio idrico non può essere assimilato quanto alle procedure di affidamento dei beni che lo compongono al demanio marittimo.
La disposizione invocata dalla ricorrente contenuta nell’art. 4, comma 1 della L. n. 118/2022 e s.m. si riferisce infatti espressamente e specificamente alle “concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive” di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) del d.l. n. 400/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 494/93.
Ad avviso di parte ricorrente nelle concessioni fluviali rientrerebbero indistintamente anche le concessioni del demanio idrico le quali sarebbero dunque attratte nel regime delle concessioni marittime. ... omissis ... L' art. 4 della legge 118 del 20222 richiama l'art. 28 Cod. nav. che contiene un' elencazione tassativa di quelli che sono i beni che fanno parte del demanio marittimo.
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