
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave, prevista dall’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come convertito e successivamente modificato.
Con riferimento alla violazione del principio di determinatezza (articolo 25 della Costituzione), la Corte costituzionale, dopo avere affermato il carattere punitivo della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato non fondate le questioni proposte.
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