Affidamento delle concessioni demaniali marittime: la discrezionalità della P.A. nell’ammettere le ASD alla procedura selettiva

Pubblicato il 9 luglio 2025 alle ore 15:16

La sentenza n. 906 del 2025 del TAR Puglia, Bari, rappresenta un’altra tappa ingteressante nella complessa vicenda dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime, in particolare con riferimento alla posizione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

Lungi dall’introdurre una automatica esclusione di queste realtà dal regime delle gare pubbliche, il TAR ribadisce che anche per le ASD la scelta di procedere mediante evidenza pubblica è pienamente legittima, rientrando nell’area della discrezionalità amministrativa.

La decisione si innesta nel solco della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, offrendo una lettura sistematica che valorizza il principio della massima valorizzazione del bene pubblico, senza sacrificare la peculiarità delle attività a finalità sociale.

Il caso

Il Circolo Canottieri Barion Sporting Club A.S.D. ha impugnato una serie di atti del Comune di Bari – tra cui delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali – con cui l’amministrazione ha avviato il percorso per la riassegnazione tramite gara delle concessioni demaniali marittime, comprese quelle affidate a realtà associative senza fini di lucro.

La ricorrente contestava, in particolare, la revoca della proroga fino al 2033 disposta ex lege nel 2018 (L. 145/2018), nonché l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1-bis del D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, che – secondo l’interpretazione della parte – avrebbe escluso in via generale e vincolante il ricorso alla gara per le concessioni in capo ad ASD con finalità sociali e non economiche.

Il rilevante passaggio sulla proroga al 2033

Uno snodo cruciale della sentenza riguarda la natura della proroga automatica al 2033. Come evidenziato dal TAR, l’art. 1, commi 682–684 della L. 145/2018 aveva esteso ex lege la durata delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033. Tuttavia, con l’art. 3, comma 5 della L. 118/2022, tali disposizioni sono state espressamente abrogate.

Il Tribunale ha chiarito che l’avvenuta semplice annotazione della proroga apposta dal Comune sul titolo concessorio aveva natura meramente ricognitiva e non costituiva un provvedimento ampliativo.

Di conseguenza, la successiva nota comunale che disconosceva l’efficacia della proroga non era un atto lesivo autonomo, ma una presa d’atto dell’effetto prodotto direttamente dalla sopravvenuta abrogazione legislativa.

La questione centrale: la facoltatività della gara per le ASD. Discrezionalità amministrativa e valorizzazione pubblica

Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’art. 1, comma 1-bis del D.L. 131/2024.

La norma prevede che la disciplina delle gare per le concessioni demaniali non si applichi alle attività non economiche svolte da ASD con finalità sociali, ricreative e di benessere psicofisico.

Tuttavia, il TAR precisa che tale disposizione non introduce un divieto di gara, ma solo una facoltà per la P.A. di valutare caso per caso.

Il ricorso alla selezione comparativa rimane dunque possibile, ove motivato in funzione dell’interesse pubblico e delle peculiarità del contesto locale, soprattutto in presenza di risorse scarse e dell’obiettivo di massima valorizzazione del bene demaniale.

Il TAR valorizza la discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta del modello gestionale delle concessioni.

L’affidamento diretto alle ASD può essere ammesso, ma non imposto, e comunque subordinato alla verifica della natura non economica dell’attività svolta.

Il principio della massima valorizzazione del bene pubblico, affermato anche da recenti sentenze del Consiglio di Stato, legittima l’indizione di procedure competitive trasparenti e inclusive.

L’amministrazione locale deve dunque poter selezionare, in base a criteri predeterminati, i concessionari più idonei a realizzare gli obiettivi di interesse generale.

In particolare, il TAR afferma che: «La gara, in definitiva, non può ritenersi obbligatoria, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”».

Questo passaggio sottolinea un principio cardine: la neutralità dell’ordinamento europeo circa il modello di affidamento, che non impone obbligatoriamente la concorrenza, ma nemmeno ne vieta l’applicazione ove ritenuta utile alla valorizzazione della risorsa pubblica.

Di rilievo anche il riferimento al cosiddetto "acte clair": «Va al riguardo fatta applicazione della teoria dell’atto chiaro (acte clair), quale ipotesi tipica di esonero del giudice nazionale [...] dall’esercizio del potere di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia».

Il TAR esclude quindi la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la disciplina sufficientemente chiara nel consentire alle amministrazioni pubbliche margini di discrezionalità nella scelta delle modalità di affidamento, purché nel rispetto dei principi fondamentali.

Significativa è anche la chiusura del ragionamento del TAR, secondo cui: «Il diritto nazionale non esclude di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali  principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude, d’altro canto, l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.»

Questo chiarimento è fondamentale per comprendere che la norma di deroga contenuta nel D.L. 131/2024 non introduce un diritto soggettivo delle ASD al rinnovo automatico, ma una possibilità valutabile dalla P.A. in relazione alla finalità perseguita e alla natura dell’attività.

In sostanza, la sentenza non solo conferma la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'affidamento delle concessioni, ma ne indica anche i limiti e le condizioni operative, valorizzando il ruolo del giudizio concreto e motivato da parte dell’ente concedente.

Conclusioni

La sentenza in commento chiarisce che anche in presenza di una norma derogatoria, la gara pubblica per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a favore delle ASD resta uno strumento legittimo e compatibile con i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

La discrezionalità amministrativa costituisce il baricentro dell’azione pubblica in questo ambito, e va esercitata in coerenza con il diritto dell’Unione europea, con i principi costituzionali e con le peculiarità del territorio.

Avv. Stefania Frandi

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