Il Consiglio di Stato torna sul tema della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per gli impianti di biometano rientranti entro una determinata soglia dimensionale (non superiore a 500 Standard metri cubi/ora).
La procedura, all’epoca dei fatti oggetto del Giudizio, era disciplinata dall’art 8bis del Decreto legislativo n. 28 del 2011. Dalla fine del 2024, la norma di riferimento è l’art. 8 del D.Lgs. 190/2024.
Gli impianti di biometano producono energia da fonti rinnovabili (biomasse, scarti di lavorazioni agricole, effluenti di allevamento, ecc); pertanto, la loro realizzazione è oggetto di un particolare “favor” legislativo, che mira a semplificarne il procedimento autorizzativo.
La questione sottoposta all’attenzione dei Giudici di Palazzo Spada affronta il tema della compatibilità dell’installazione di un impianto di biometano con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi.
Nello specifico, a fronte della dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata depositata presso lo Sportello Unico Attività Produttive della società proponente e costruttrice dell’impianto, ed all’esito della successiva conferenza di servizi, il Comune aveva comunicato la conclusione negativa del procedimento, motivata dalla incompatibilità tra la destinazione agricola del terreno oggetto di intervento ed il progetto, e dal fatto che la superficie costruita prevista sarebbe stata superiore a quella consentita dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale.
La società proponente impugnava davanti al TAR competente (TAR Campania) la determinazione del Comune.
La vicenda, attraverso la sentenza di primo grado (di rigetto) arrivava dunque al Consiglio di Stato.
Il nucleo della valutazione del Collegio è la compatibilità tra l’impianto progettato e la destinazione agricola dell’area.
Il Consiglio di stato svolge una ricostruzione diacronica dell’istituto della PAS, in considerazione del fatto che, come detto, medio tempore la normativa di riferimento che disciplinava la domanda è nel frattempo mutata, essendo stato abrogato il D.Lgs 28/2011 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il Collegio rileva che all’epoca in cui la dichiarazione di progettazione e costruzione dell’impianto introduttiva della procedura di PAS fu svolta, la possibilità di collocare un impianto di biometano soggetto a PAS in area agricola non poteva dirsi ammessa tout court, ma solo ove fosse consentita dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti. Nello specifico, il PUC del Comune ove l’opera sarebbe stata ubicata non contemplava la possibilità di realizzare impianti di biometano, prevedendo, in positivo, l’utilizzo a fini edilizi delle aree agricole solo dove strettamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorale esercitata da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Tuttavia il Collegio osserva che questa prospettiva è in parte mutata con l’introduzione delle disposizioni del D.Lgs 199/2021 (“attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”). Detto decreto, all’art. 20, comma 8, fissa, in via temporanea, le aree idonee al collocamento dei predetti impianti nelle more della loro individuazione a livello ministeriale. E, tra le aree idonee, ci sono anche quelle agricole.
Dunque, alla previsione normativa che richiedeva di accertare la concreta compatibilità tra l’impianto e le norme urbanistiche locali vigenti si è sostituita, secondo il Collegio, una presunzione generale legislativa di astratta compatibilità tra gli impianti de quo e le aree agricole.
La nuova previsione ex lege dunque permette di superare eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie, che cioè impediscano il collocamento degli impianti in ambito agricolo.
E tuttavia, la compatibilità dell’impianto con le aree agricole – in assenza di vincoli diversi di carattere idrogeologico o paesaggistico – può fermarsi di fronte ad altri parametri urbanistico edilizi che i piani urbanistici locali dettino allo scopo di caratterizzare specificamente la zona agricola.
Si tratta dunque di verificare, secondo il Collegio, se le Norme Tecniche di Attuazione al PUC, ritenute dal Comune ostative al collocamento dell’impianto, siano disposizioni di azzonamento, dunque superate dalla novità legislativa, oppure siano disposizioni contenenti altri parametri edilizi ed urbanistici vigenti; in tal caso, esse potrebbero dettare delle norme non derogabili dalla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e dunque rappresentare un limite alla loro realizzazione.
Nel caso specifico, il Collegio rileva che alcune norme del PUC hanno certamente carattere di azzonamento: sono le norme che “limitano” l’utilizzo delle zone agricole all’attività agro-silvo-pastorale, o quelle che consentono, in assenza di vincoli ambientali, alla realizzazione di opere che si rivelino incompatibili con le zone abitate, e che dunque devono essere realizzate in aperta campagna, come ad esempio maneggi o piste di motocross.
Altrettanto, di contro, non può dirsi del rapporto tra l’impianto e la regolamentazione locale che prescriva parametri urbanistico-edilizi, come l’indicazione delle superfici costruite massime.
Nel caso di specie, l’impianto superava grandemente il limite previsto dalla Norma Tecnica di Attuazione del PUC.
Secondo il Consiglio di Stato questo limite è ostativo all’esecuzione dell’opera progettata, e pertanto il diniego posto dal Comune è legittimo.
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