
La Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 32059 del 26.09.2025, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che,
nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall’impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, che rinvia alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., sicché è possibile il solo deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo.
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