Cassazione. Civile, sez. II, ord, n. 27709 del 16.10.2025. Riaffermato il consolidato orientamento, purtroppo spesso ignorato dai giudici di merito.
FATTO: L’Avv. ... omissis ... ha convenuto in giudizio ... omissis ... per ottenere il pagamento delle spettanze professionali per la difesa in un giudizio di separazione coniugale e in una causa di adempimento di un accordo costitutivo di una servitù. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese. La pronuncia è stata confermata in appello, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
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