Spetta al GO la giurisdizione sulla domanda di risarcimento di un privato verso la PA pe rum provvedimento concessorio poi annullato

Pubblicato il 27 settembre 2025 alle ore 07:27

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza depositata il 25.09.2025 - udienza del 24.06.2025, Pres. D'Ascola - Regolamento preventivo di Giurisdizione.

FATTI DI CAUSA: 1. Gino Casadei e Vera Fiacconi hanno evocato in giudizio il Comune di Rimini dinanzi al locale Tribunale ordinario, esponendo che il permesso n. 1555/08, da loro ottenuto per demolire e ricostruire un fabbricato in zona agricola con incremento di 3 unità immobiliari rispetto al manufatto preesistente, era stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 5170/2020 su ricorso di Barbara Vannucci, proprietaria di un immobile a confine, poiché le disposizioni del PRG consentivano la creazione di un’unica unità aggiuntiva.

Hanno chiesto il risarcimento del danno per aver in buona fede confidato nella legittimità del provvedimento amministrativo ampliativo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che l’art. 7 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) attribuisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie in cui si faccia questione di comportamenti riconducibili “anche mediatamente all’esercizio del potere amministrativo” nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia.

Il Tribunale ha rinviato la causa in decisione sull’eccezione di giurisdizione e poi, preso atto della proposizione del regolamento preventivo, ha sospeso il giudizio.

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla vicenda, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati».

È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie).

Sezioni Unite Del 25 09 2025 Pdf
PDF – 244,4 KB 0 download

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.