
Sentenza Numero: 20387, del 21/07/2025: La Sezione Prima civile, decidendo un ricorso proposto dal Garante per la protezione dei datti personali nei confronti di una società editoriale di rilevanza nazionale che aveva pubblicato un servizio giornalistico contenente le immagini fotografiche di un indagato in stato di arresto, reperibili anche sul sito internet gestito dalla stessa società, ha affermato i seguenti principi di diritto
:1) ai fini dell’art. 137 del d.gs n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) - norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato (da valutarsi alla luce di quanto previsto dal d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, contenente regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della delibera del Garante del 29 novembre 2018, con particolare riferimento agli artt. 6, 8 e 12) - la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, di immagini di persone con il logo “Polizia” non può essere, di per sé, equiparata a un’immagine fotosegnaletica, che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante il numero di matricola e i dati biometrici;
2) il trattamento di dati personali effettuato dall’editore, attraverso la pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (artt. 136, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003) e non risulti lesivo della dignità personale.
Aggiungi commento
Commenti