Ancora sull'ATP conciliativa

Pubblicato il 16 maggio 2025 alle ore 17:18

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11804/2025 pubblicata il 5 maggio ha enunciato il seguente principio di diritto: "“il giudizio regolato dall’art.8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario,

ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.;

tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale”.

Cassazione 3 Sezione Civile Regolamento Di Competenza Pdf
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