
Con la sentenza n. 33/2025, depositata il 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 nella parte in cui escludeva le persone singole residenti in Italia dall’accesso all’adozione di minori stranieri.
La pronuncia, che ribalta un orientamento decennale, afferma che l’interesse a divenire genitori rientra nella libertà di autodeterminazione (art. 2 Cost.) e che l’art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata (richiamato dall’art. 117 Cost.) impone di bilanciare l’interesse del singolo con quello del minore.
Tale questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze nel corso di un procedimento avviato da una cittadina italiana, non coniugata, che aveva presentato domanda di idoneità all'adozione internazionale.
La Consulta ha, quindi, superato il criterio della "imitatio naturae" (famiglia tradizionale come unico modello idoneo), affermando che:
l’idoneità genitoriale va valutata in concreto dal giudice relativamente alle attitudini affettive, alla capacità di educare, istruire e mantenere il minore e alla rete di supporto familiare;
l’interesse del minore è prioritario, ma non è automaticamente pregiudicato dalla monoparentalità, specie in contesti di abbandono.
La sentenza segna un nuovo capitolo di speranza per molti single italiani e per molti bambini stranieri nella formazione di una nuova famiglia.
Aggiungi commento
Commenti