Con la sentenza n. 8372 pubblicata il 28 ottobre 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha statuito che alle concessioni demaniali marittime concernenti la cantieristica navale non è applicabile la Direttiva 123/2006/CE che riguarda soltanto il comparto turistico-ricreativo e dunque neanche l'istituto della proroga automatica.
Pertanto, il provvedimento con il quale un'autorità di sistema portuale comunica l'anticipata scadenza della concessione demaniale marittima relativa è annullabile per vizio di motivazione e istruttoria.
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