Concessioni cd. "Storiche".
Accertamento della tutela a favore delle imprese balneari che sono sorte anteriormente alla dichiarazione del principio di trasparenza (Corte di Giustizia, Sez. VI,7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98) e al termine di trasposizione del Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
nonché per l’accertamento del Tribunale adito della compatibilità dell’art.1, comma 18, del D.L. N. 194/2009 e s.m.i., con il richiamato diritto europeo e unionale, con eventuale rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché sia accertato che l’abolizione del diritto di insistenza, che non abbia tenuto conto delle concessioni demaniali sorte prima del termine di trasposizione della direttiva servizi, è illegittimo, in quanto si pone in contrasto con i principi fondamentali e perché operato sull’errato presupposto che il diritto della Comunità Europea non consentisse la conservazione dei rapporti giuridici sorti anteriormente alla sentenza Teleaustria Verlags e anteriormente alla consumazione del termine di trasposizione della direttiva servizi;
e per l’accertamento che la direttiva servizi non si applica ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della direttiva medesima, costituito dalla data del 28.12.2009. Il TAR Lazio Sezione V Ter con la sentenza pubblicata il 27 ottobre richiama, confermandola, la sentenza n. 17381/2025 nella quale aveva citato quanto già definito dalla Corte di Giustizia Europea allorquando questa ha affermato il carattere temporalmente limitato delle concessioni demaniali, rilevando che “il principio di inalienabilità [dell’area] implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”.
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