Concessioni demaniali marittime e rideterminazione dei canoni: il Consiglio di Stato (sent. n. 7380/2025) riforma la decisione del TAR Lazio

Pubblicato il 23 settembre 2025 alle ore 06:53

Con la sentenza n. 7380/2025, pubblicata il 18 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha affrontato una controversia, relativa alla rideterminazione dei canoni per uno stabilimento balneare.

Il giudizio concerneva la contestazione dei criteri di rideterminazione dei canoni annuali per le concessioni demaniali marittime, avuto particolare riguardo al canone dovuto dalla società ricorrente in primo grado, già titolare di una concessione di beni del demanio marittimo stipulata in data 24 novembre 2006, prot. 80358 del Comune di Roma, per l’esercizio di uno stabilimento balneare.

Nella sentenza appellata - sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 19146/2023- , il TAR aveva accolto il ricorso del concessionario e annullato l'ordine di liquidazione impugnato, ritenendo che l'amministrazione avesse calcolato erroneamente i canoni, applicando i valori OMI anche alle strutture pertinenziali che, pur insistendo sull'area demaniale, erano di proprietà del concessionario, non essendo state ancora acquisite dallo Stato.

In tale decisione, il Tribunale aveva fatto riferimento a un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 129/2023), che aveva distinto tra rinnovo e proroga della concessione.

In accoglimento dell'appello presentato dall'amministrazione, il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento impugnato, valorizzando quanto stabilito nella sentenza n. 4560/2024.

In tale precedente, era stato accertato che “la natura e la consistenza delle strutture insistenti sull’area demaniale in concessione sono quelle scolpite nell’atto formale di rilascio della medesima concessione, che indica mq. 1.935,00 di pertinenze demaniali marittime, in cui si distinguono superfici commerciali per mq. 313”. “La dimostrazione che si tratta di opere già incamerate dallo Stato la fornisce la concessione (o “licenza di rinnovo”) del 24 luglio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008, dove si menziona un’area di mq. 1.935,00 occupata da pertinenze demaniali: le misure ivi indicate, infatti, coincidono con quelle cui ha avuto riguardo la P.A. per il calcolo del canone demaniale (mq. 1622,00 per opere di difficile rimozione; mq. 200,00 aree commerciali; mq 113,00 per aree commerciali con riduzione del 20%, per un totale di mq. 1.935,00”.

“Non sussistono, pertanto, i presupposti di fatto per applicare alla presente controversia il principio di distinzione tra opere esistenti prima della concessione e opere realizzate o modificate dopo la concessione (solo le prime appartengono allo Stato e quindi sono opere pertinenziali assoggettate al calcolo del canone secondo i valori “OMI”), di cui alla già citata sentenza di questa Sezione n. 129/2023 del 4 gennaio 2023”.

Per tale ragione, la sentenza riteneva che si trattava di opere già incamerate dallo Stato e concludeva che “non sussistono, pertanto, i presupposti di fatto per applicare alla presente controversia il principio di distinzione tra opere esistenti prima della concessione e opere realizzate o modificate dopo la concessione (solo le prime appartengono allo Stato e quindi sono opere pertinenziali assoggettate al calcolo del canone secondo i valori OMI”), di cui alla già citata sentenza di questa Sezione n. 129/2023 del 4 gennaio 2023”.

Sentenza Consiglio Di Stato Del 18 09 2025 Pdf
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