Con la sentenza n. 990/2025, pubblicata il 9 settembre 2025, il TAR Liguria – richiamato il consolidato orientamento sull’art. 133, comma 1,lett. b), C.P.A. - ha dichiarato la propria incompetenza parziale, in favore del Giudice Ordinario, nella parte in cui il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di liquidazione dei canoni demaniali, lamentando il mancato riconoscimento di un beneficio, i cui presupposti sono puntualmente definiti dalla legge. .... il giudice non è chiamato a sindacare valutazioni dell’Amministrazione concedente comportanti spendita di discrezionalità tecnica, né, tantomeno, di potere autoritativo involgente discrezionalità pura, ma deve stabilire:
i) se la concessione - contratto ha escluso che, nella quantificazione dei canoni, trovino applicazione eventuali agevolazioni introdotte dalla legge successivamente all’assentimento del titolo: trattasi di interpretazione delle pattuizioni circa il quantum debeatur , che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (peraltro, un’analoga operazione esegetica è stata compiuta dal Tribunale civile della Spezia, in relazione al rapporto in esame, con sentenza n. 466 del 22 maggio 2012, la quale ha statuito che il canone concordato con l’art. 4 della concessione decorre dal 1° gennaio 2010 e non dal 1° settembre 2007: v. doc. 11 resistente);
ii) se ricorrono gli estremi del beneficio di cui all’art. 03, comma 1, lett. f), del d.l. n. 400/1993, come modificato dall’art. 1, comma 251, della legge n.296/2006, in forza della riconduzione dei “marina resort” alle imprese turistico-ricettive all’aria aperta operata dall’art. 32, comma 1, del d.l. n.133/2014, conv. in l. n. 164/2014: il che non dipende dall’esercizio di prerogative pubblicistiche dell’Amministrazione, ma dalla pedissequa applicazione di criteri, condizioni e presupposti fissati dalla legge. ... Secondo il TAR Liguria, dev’essere dichiarata parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere riassunto, in parte qua , secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.
