REATO DI VIOLENZA SESSUALE: UN CAMBIO DI PASSO

Pubblicato il 13 novembre 2025 alle ore 08:26

Reato di violenza sessuale un cambio di passo, Un emendamento approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell’esame del disegno di legge per la modifica dell’art. 609 bis c.p., introduce nel nostro codice penale il concetto di consenso fini della configurazione del reato di violenza sessuale.

L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 609-bis. – (Violenza sessuale)
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

Fino ad oggi nel nostro Paese la condotta tipica di violenza sessuale si è concretata in una condotta caratterizzata da “violenza o minaccia o abuso di autorità” e dalla “costrizione a compiere o a subire atti sessuali”. Il presupposto dei reati sessuali era dunque la costrizione., la violenza, la minaccia

La condotta tipica così vincolata non ha sempre garantito una tutela adeguata alle vittime in caso di loro silenzio o inerzia o comunque in assenza di un consenso espresso.

Una reazione diffusa tra le donne vittime di stupro è una sorta “congelamento” fisico e psicologico che non consente loro di opporre resistenza all’aggressione.

Talvolta, inoltre, le vittime di aggressioni sessuali non reagiscono per paura di subire ulteriori conseguenze o anche ad affrontare il trauma dell’aggressione attraverso una dissociazione mentale rispetto a ciò che il loro corpo sta subendo.

In ragione di questi studi ed a tutela delle vittime, l’esegesi giurisprudenziale negli anni ha superato la costrizione per avvicinarsi ad un modello consensualistico, Questo anche per dare applicazione alla  Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. La Convenzione, ratificata dall’Italia nel 2013, definisce lo stupro come un «rapporto sessuale senza consenso». L’articolo 36 specifica che il consenso «deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

Più volte, negli ultimi anni, il gruppo di esperte del Consiglio d’Europa che si occupa di monitorare l’applicazione della Convenzione di Istanbul nei vari paesi (GREVIO), ha esortato i governi «a considerare di modificare la propria legislazione» affinché il reato di violenza sessuale si basasse sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dalla Convenzione.

L’emendamento appena approvato va in questa direzione. Integra con una definizione più esplicita di consenso.

La proposta di legge presentata l’anno scorso dalla ex presidente della Camera e deputata Laura Boldrini, che puntava a modificare l’articolo 609-bis del codice penale introducendo l’assenza di consenso, inserendo poi la violenza e la minaccia come una delle modalità possibili -ma non unica - con cui poteva essere compiuta una violenza sessuale

L’emendamento amplia il perimetro della violenza sessuale, punisce con la reclusione da 6 a 12 anni anche chi approfitta della vulnerabilità della vittima, come previsto dall’articolo 90-quater del codice di procedura penale. Quindi non incrementa la pena.

Auspichiamo che tale convergenza, come già accaduto nella approvazione del reato di femminicidio, possa essere foriero di nuove convergenze nella lotta alla violenza di genere, dalla educazione nelle scuole fino agli strumenti di deterrenza, consapevoli che solo un vero cambiamento culturale e di approccio potrà portare ad una sensibile riduzione di crimini tanto odiosi.

RETE NAZIONALE FORENSE Avv. Angelo Ruberto 

IL PRESIDENTE COORDINAMENTO PP.OO. Avv. Avv Amalia Sprovieri