Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, - Sentenza n. 26 del 2026 depositata il 15 gennaio 2026 Relatore: Dr. Roberto Riverso. ... omissis ... ha proposto ritualmente ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna impugnando l’avviso di accertamento n. Q01MP00477/2024 dell’importo di Euro 37.640,00, a valere per l’anno d'imposta 2017 ai fini I.r.pe.f., Addizionali Regionali e Addizioni Comunali ed I.v.a. oltre sanzioni ed interessi, per presunto maggior reddito da lavoro autonomo desumibile dal disconoscimento di costi deducibili.
2.- Secondo il ricorrente l’avviso di accertamento impugnato si fonderebbe su un’inaccettabile presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per negare la deducibilità di costi relativi a i) spese di viaggio (aereo e treni) per un importo di Euro 30.044, ii) spese alberghi e ristoranti per Euro 9.497 (deducibili per il 2% del fatturato e pari ad Euro 2.061) e iii) spese per taxi-parcheggi per Euro 657, sulla base della mancata produzione dell’estratto conto della carta di credito utilizzata per il pagamento.
3.- L’Amministrazione non aveva invece contestato l’attendibilità della contabilità del contribuente, ma si era limitata a disconoscere specifiche voci di costo, applicando un criterio selettivo e arbitrario, che non poteva giustificare una rettifica induttiva dell’imponibile IVA . omissis .. L’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che le spese sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento, senza che vi sia l’obbligo di dimostrazione esclusiva tramite estratti conto bancari.
8.- Le spese sostenute per viaggi aerei e hotel e ristoranti per trasferte sono pienamente inerenti all’attività professionale, in quanto il ricorrente opera nel settore Oil & Gas, settore che richiede frequenti spostamenti presso i committenti, le sedi operative e le controparti contrattuali.
9. In particolare come dedotto nella causa l’inerenza delle spese trova riscontro nei seguenti elementi: Contratti con il committente, che attesta la necessità di missioni all’estero per l’esecuzione dell’incarico professionale; - Dettaglio delle trasferte e itinerari di volo, che documentano gli spostamenti effettuati dal ricorrente e la loro riconducibilità all’attività lavorativa; - Natura e finalità delle spese sostenute, che rientrano nelle spese ordinarie di trasferta connesse all’esercizio della professione e indispensabili per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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