DIRITTO ASSICURATIVO

RESPONSABILI:

Avv. Bruno ACCONCIAIOCO - Avvocato Cassazionista del Foro di Bologna

Avv- Carmen REINA - Avvocato Cassazionista del Foro di Palermo

Il caso fortuito esclude la responsabilità ex art. 2054 c.c.

Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 13 giugno 2025, n. 3094 (g. C.G. Cosentino, ha statuito che in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile.

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Azione di rivalsa nei confronti degli eredi della persona trasportata - Nullità - Contrarietà al diritto dell’Unione

Ordinanza interlocutoria Numero: 34107, del 23/12/2024: " La Sezione Terza civile, in relazione ad un’azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale,

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Schema di DPR per le nuove tabelle di danno biologico tra il 10% e il 100%

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nei prossimi giorni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle uniche nazionali per il danno biologico dal 10% al 100%.

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Circolazione stradale: la causa di sospensione della prescrizione nei confronti del responsabile è inoperativa verso l’assicuratore

La Terza Sezione Civile, con la Sentenza Numero: 12928, del 10/05/2024, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.

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