DIRITTO MILITARE PENALE E DISCIPLINARE

PAGINA CURATA da 

Avv. Grazia IORIO del Foro di Napoli

COMMENTO ALLA SENTENZA N. 1111/2024 IN MATERIA DI CONSUMAZIONE PIENA DEL DELITTO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI A SCOPO DI SPIONAGGIO (ART. 86, C.P.M.P)

Con pronuncia n. 1111/2024, depositata in data 27 marzo 2025, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, in tema di reati militari, ha affermato che il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all’art. 86, cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, è interrotta prima che si sia realizzato l’ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell’“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario. 

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Sanzione disciplinare di corpo di un militare e tempestività della contestazione degli addebiti

Il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere 30 aprile 2024, n. 565 – Pres. Poli, Est. Rizzo, ha statuito che: "E’ legittima la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore inflitta ad un militare, in presenza di una contestazione degli addebiti intervenuta 24 giorni dopo il verificarsi dell’infrazione, di cui il comandante del reparto aveva avuto personale e diretta contezza".

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