Notificazioni - Cartella di pagamento - Raccomandata con avviso di ricevimento - Avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere - Invalidità della notifica - Non sussiste.

Pubblicato il 12 aprile 2024 alle ore 12:11

Sentenza del 27/10/2022 n. 4690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 9

Notificazioni - Cartella di pagamento - Raccomandata con avviso di ricevimento - Avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere - Invalidità della notifica - Non sussiste.

Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982. Deve ritenersi pertanto valida la notifica della cartella ricevuta dal portiere. (R.C.).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26, co. 1. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 28872/2018.

Avv. Mariateresa Arcadi

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