COMMENTO ALLA SENTENZA N. 1111/2024 IN MATERIA DI CONSUMAZIONE PIENA DEL DELITTO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI A SCOPO DI SPIONAGGIO (ART. 86, C.P.M.P)

Pubblicato il 6 maggio 2025 alle ore 06:23

Con pronuncia n. 1111/2024, depositata in data 27 marzo 2025, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, in tema di reati militari, ha affermato che il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all’art. 86, cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, è interrotta prima che si sia realizzato l’ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell’“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario. 

Più in particolare, nella pronuncia in commento, un Ufficiale dello Stato Maggiore della Marina Militare dotato di NOS (Nulla Osta Sicurezza), aveva ceduto ad un diplomatico estero una MICRO-SD contenente n. 131 fotogrammi ritraenti dei documenti “classificati”, vale a dire documenti non ostensibili in quanto afferenti a notizie relative a disposizioni che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza nazionale e, in quanto tale, non visionabili, né cedibili a terzi. 

Nell’ambito dell’inchiesta avviata da parte proprio dello Stato Maggiore della Marina Militare in relazione alla possibile fuga di notizie, attraverso dei filmati video, l’Ufficiale veniva prima ritratto nell’atto di catturare, con il proprio cellulare, i predetti documenti e, in un secondo momento, nell’atto di consegnare materialmente la MICRO-SD al predetto diplomatico. 

In primo ed in secondo grado, l’Ufficiale veniva condannato, tra gli altri reati, anche per quello di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, delitto previsto e punito ai sensi dell’art. 86, cod. pen. mil. pace. 

Detta disposizione, espressamente, prevede che “Il militare che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con l’ergastolo”. 

La ratio della normativa, è quella di tutelare la difesa nazionale che non riguarda la sola attività di presidio dei propri confini nazionali, ma anche le operazioni svolte - a sostegno di missioni di pace - in territorio estero, in ragione del fatto che, come è dimostrato proprio dal drammatico conflitto bellico insorto (poco dopo i fatti per cui si procede) nell'est Europa, la pace è un bene di elevata fragilità, il cui mantenimento in essere richiede un concreto attivismo di tutti i popoli che ne abbiano a cuore il senso profondo (Cfr. Sent. 1111/2024). 

Ebbene, nel caso in commento, la difesa dell’Ufficiale riteneva di dover declassificare il reato di rivelazione da consumato a tentato, in quanto, sebbene ceduta, la MICRO-SD non era poi stata materialmente visionata dal soggetto ricevente (in quanto l’arresto ed il relativo sequestro della MICRO-SD avveniva nel momento immediatamente successivo alla cessione) e, quindi, il delitto non poteva definirsi concretamente consumato, non essendo giunto alla finalità ultima, vale a dire la diffusione dei documenti segretati. 

Tuttavia, secondo autorevole dottrina, la condotta di rivelazione è un comportamento che "realizza l'ingresso di una notizia segreta (o riservata) nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla"; simile nozione non richiede la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di 'cessione', posto che il disvalore penale del fatto è ricollegato alla condotta tenuta dal soggetto agente, condotta che si perfeziona con la trasmissione della notizia. 

In effetti, ciò che è rilevante, in tema di consumazione o mero tentativo di consumazione del reato p. e p. ex art 86 cod. pen. mil. pace, è la natura concreta dell'azione con la quale si pone in essere il reato ed è in riferimento a tale natura che va verificata la possibilità di configurazione del tentativo. 

Ciò vuol dire che quando l'azione in cui si concreta il reato si realizza con un solo atto ovvero con una condotta che si esaurisce in un solo momento, è evidente che non può parlarsi di tentativo di reato giacché l'istantaneità della condotta posta in essere dall'agente fa sì che il reato sia già consumato con l'esaurimento della condotta, se questa è idonea per la configurazione del reato, ovvero che non è proprio a parlarsi di reato, neppure nella forma tentata, per l'inidoneità della condotta stessa. 

Diverso è il caso in cui la condotta dell'agente si realizza o con un comportamento di questi non esaurentesi immediatamente o con una serie o pluralità di atti finalizzati alla commissione del reato; in tali ipotesi la frazionabilità nel tempo della condotta delittuosa ammette e consente un'interruzione del comportamento delittuoso sicché questo può essere interrotto, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dell'agente, dando luogo alla figura del reato tentato. 

Nella diversa ipotesi di delitto di rilevazione di notizie di carattere riservato, previsto e punito dagli artt. 91 e 93 del c.p.m.p., lo stesso è configurabile nella forma tentata qualora, ad esempio, sia commesso mediante spedizione di una lettera che, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, non giunga al destinatario; in tal caso, infatti, il prolungamento nel tempo della condotta delittuosa, rende possibile l'interruzione dell'iter delittuoso e la punibilità dell'azione ai sensi dell'art. 56 c.p.. 

Nel caso in commento, viceversa, l’aver l’Ufficiale concretamente ceduto a terzi non dotati di NOS la MICRO-SD contenente informazioni coperte da segreto (e, in quanto tali non ostensibili), valutato che l’esaurimento della condotta posta in essere, di per sé è sufficiente a consumare il reato (non essendosi lo stesso arrestato nella propria condotta), ha concretamente violato la disposizione contestata, non essendo necessario, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell’“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario. 

Avv. Grazia Iorio 

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