Con sentenza del 15 dicembre 2025, il Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro si è occupato delle questione relativa alla doppia contribuzione previdenziale per lavoratori autonomi con cittadinanza statunitense che operano in Italia.
La ricorrente, con doppia cittadinanza americana e britannica, aveva lavorato in Italia tra il 2011 e il 2018, versando contributi alla Gestione Separata INPS, ma nello stesso periodo aveva anche contribuito al sistema previdenziale statunitense (Social Security Administration).
La ricorrente aveva richiesto rimborso dei contributi INPS, sulla base dell'Accordo bilaterale Italia–USA del 1973. Il Giudice del Lavoro ha ricostruito il quadro normativo partendo dal principio di territorialità, regola generale in materia previdenziale, per poi soffermarsi sulla deroga prevista dall’art. 7 dell’Accordo bilaterale, che mira proprio a evitare la doppia imposizione contributiva.
Secondo il giudice, la cittadinanza statunitense è elemento sufficiente per applicare la Convenzione, anche in presenza di una seconda cittadinanza. L'art. 7, comma 4 dell'accordo bilaterale stabilisce che: “qualora periodi di lavoro siano soggetti alle legislazioni di ambedue ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni”: a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino” (art. 7, comma 4 lett. b).
Nota: L’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti è stato stipulato il 23 maggio 1973. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Protocollo Amministrativo del 22 novembre 1977. Inoltre anche negli Scambi di note del 16 e 20 gennaio 1978. L’accordo, ratificato con la legge 24 febbraio 1975, n. 86, è entrato in vigore il 1° novembre 1978. Successivamente è stato modificato dall’Accordo aggiuntivo, stipulato il 17 aprile 1984, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 609 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1986.
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