La NASpI non va restituita se il contratto a termine viene convertito in indeterminato con effetto retroattivo

Pubblicato il 22 ottobre 2025 alle ore 06:55

Con la sentenza n. 23876 del 26/08/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere l’importante contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto e ponendo l’attenzione sulla funzione solidaristica, tipica dell’indennità di disoccupazione, hanno stabilito che

l’INPS non può chiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo di effettiva inattività, anche se il contratto a termine è stato, successivamente, convertito a tempo indeterminato con efficacia retroattiva. 

Secondo la Cassazione l’evento protetto da questo tipo di trattamento sarebbe lo stato fattuale di disoccupazione, inteso quale assenza effettiva di lavoro, retribuzione e contribuzione e proprio perché la funzione tipica del medesimo sarebbe “quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost”, la prestazione erogata dall’INPS nel periodo di inattività, inteso per come sopra, non potrebbe ritenersi indebita, anche in caso di declaratoria di nullità del contratto a termine e successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato ex tunc, in quanto avrebbe assolto, in pieno, la funzione solidaristica di garantire un sostegno al lavoratore che, pur formalmente considerato dipendente ex tunc, nelle more, non aveva percepito alcuna retribuzione, rimanendo, di fatto, disoccupato. 

Continua la sentenza sostenendo che, in totale autonomia dalla tutela previdenziale di tipo solidaristico, si porrebbe, poi, la tutela risarcitoria prevista ex art. 32 l. n. 183/2010, la quale, sarebbe finalizzata a riparare l’abuso contrattuale posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore 

Cassazione Civ Ss Uu 23876 2025 Pdf
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