
"Ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il Giudice può sostituire l’udienza di discussione con le note scritte solo alle seguenti condizioni : la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità; nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; non si escluda che le note scritte contengano anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” (Cass. Sez. Unite 30 giugno 2025 n. 17603) Con la stessa sentenza le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato che il termine perentorio fissato dal Giudice per il deposito delle note scritte sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., non inferiore a 15 giorni, è individuato nel giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice, fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente".
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