Il caso fortuito esclude la responsabilità ex art. 2054 c.c.

Pubblicato il 1 luglio 2025 alle ore 08:32

Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 13 giugno 2025, n. 3094 (g. C.G. Cosentino, ha statuito che in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile.

La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006). Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che il sinistro sia stato causato da un malore del conducente, da considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell’ipotesi del caso fortuito.

Trib Catania Sent 3094 2025 Caso Fortuito Malore 1 Pdf
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