Il tar annulla la decadenza della concessione: le opere abusive erano state rimosse prima del provvedimento

Pubblicato il 22 ottobre 2025 alle ore 06:50

Sentenza TAR Calabria - Seconda Sezione - n. n. 1684/2025, pubblicata il 16/10/2025.

FATTO: 1. La vicenda in esame ha ad oggetto due titoli concessori rilasciati dal Comune di Corigliano Rossano alla ricorrente sig.ra -OMISSIS-: - la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, avente ad oggetto una porzione di arenile destinata ad ombrelloni e sdraio; - la licenza di subingresso n. -OMISSIS-, avente ad oggetto un’area contigua da adibire a stabilimento balneare.

2. Con decreto del -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di Castrovillari disponeva il sequestro preventivo delle aree demaniali oggetto delle citate concessioni.

3. In data -OMISSIS-, su istanza -OMISSIS-, il GIP autorizzava la rimozione delle opere abusive realizzate; l’avvenuta rimozione veniva accertata, in data -OMISSIS-, dalla Capitaneria di Porto di Corigliano.

4. Quindi, in data -OMISSIS-, il GIP disponeva “il dissequestro dell’area e la restituzione della stessa al Sindaco p.t. del Comune di Corigliano-Rossano”.

5. A seguito del dissequestro, in data -OMISSIS-, -OMISSIS- chiedeva al Comune la riconsegna delle aree in concessione, al fine di poter esercitare l’attività stagionale, avendo anche presentato, in pari data, la SCIA per la ripresa dell’attività commerciale.

6. Con verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-, la Polizia Locale accertava l’avvenuta demolizione delle opere edili non autorizzate.

7. Ciononostante, con nota prot. -OMISSIS-, il Comune di Corigliano Rossano si opponeva alla richiesta riconsegna, comunicando, al contempo, alla ricorrente l’avvio del procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e della licenza di subingresso n. -OMISSIS-.

SENTENZA: Il TAR Calabria (Sez. II, n. 1684/2025, con propria sentenza pubblicata il 16/10/2025), ha annullato il diniego di riconsegna ed il decreto di decadenza della concessione demaniale marittima. Il TAR, sulla base di u𝙣'π™žπ™£π™©π™šπ™§π™₯π™§π™šπ™©π™–π™―π™žπ™€π™£π™š π™¨π™€π™¨π™©π™–π™£π™―π™žπ™–π™‘π™š π™™π™ž π™©π™–π™‘π™š 𝙣𝙀𝙧𝙒𝙖 π™§π™šπ™œπ™žπ™€π™£π™–π™‘π™š, π™£π™€π™£π™˜π™π™š' π™žπ™£ 𝙖π™₯π™₯π™‘π™žπ™˜π™–π™―π™žπ™€π™£π™š π™™π™šπ™ž π™₯π™§π™žπ™£π™˜π™žπ™₯π™ž π™™π™ž π™₯𝙧𝙀π™₯π™€π™§π™―π™žπ™€π™£π™–π™‘π™žπ™©π™– π™š π™–π™™π™šπ™œπ™ͺπ™–π™©π™šπ™―π™―π™–, ha stabilito che la rimozione delle cause di decadenza (gli abusi) è idonea a ripristinare la validità del titolo: - anche laddove sia intervenuta prima dell’atto finale di decadenza; - a prescindere dalla “spontaneità” dell’iniziativa (anche se necessitata da un sequestro del GIP).

Tra l’altro, l’Amministrazione, pur essendo a conoscenza degli abusi (tramite le CNR della Capitaneria di Porto), ha continuato a concedere proroghe, almeno sino al provvedimento di decadenza del 2023. Questo comportamento ha indebolito la sua posizione riguardo la presunta rottura del vincolo fiduciario.

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