
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.»
In sede di conversione rimosso l'obbligo per gli stabilimenti balneari di mantenere il servizio di salvamento (cd. bagnini) per 3 mesi complessivi, permettendo a Regioni e Comuni di ridurre tale periodo di 2 settimane. Capo III DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo, comma 2°: "Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste".
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