Sanzionato con la sospensione l'avvocato che non controllando la pec omette di informare il proprio cliente dell'introduzione del giudizio di opposizione nel quale trascura di costituirsi
Pubblicato il 3 settembre 2024 alle ore 07:35
SENTENZA CNF DEL 22 NOVEMBRE 2023 DEPOSITATA IL 18 APRRILE 2024.
"Non verificare la PEC, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma. 3!"
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