
La Corte di Cassazione 3^ Sezione Civile con Ordinanza n. 6902 Anno 2024, depositata il 14.03.2024 ha statuito che: “Il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali.
La sua misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. (Così anche Cass., sez. 1, n. 13693 del 30.05.2018; Cass., sez. 2, 04.04.2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22.01.2021, n. 1421).
Si allega la sentenza.
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