Così ha statuito la Corte d’Appello di Palermo - Prima Sezione Civile - con la sentenza n. 1399 del 6 ottobre 2025 che ribadisce il principio per cui “la trasparenza amministrativa non può mai tradursi in una violazione della riservatezza personale del lavoratore”. ... omissis ... 23.
Invero, la Omissis ha assolto all'onere su di sé gravante versando in atti copia della delibere n.4 del 28/4/09 pubblicata all'Omissis comunale dal giorno 23/5/09 al giorno 6/6/09, con la quale si operava la pubblicazione del sentenza resa dal Tribunale di Omissis in funzione del Giudice del lavoro n. 541 del 18/4/07, relativa al processo per mobbing appena concluso con condanna dell'ente al risarcimento del danno biologico quantificato in euro 10.000,00, dalla quale si evinceva, oltre alle generalità della donna, anche la patologia da cui era affetta la Omissis della determinazioni del Omissis del Omissis e Omissis al Omissis n. 376 del 19/10/09, pubblicata all'Omissis pretorio comunale dal 27/10/09 al 31/10/09, e n. 410 del 7/11/09, pubblicata all'Omissis pretorio comunale dal 1/12/09 al 10/12/09, nonché della deliberazione di G.M. n. 69 del 26/11/09, pubblicata all'Omissis pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della deliberazione n. 85 del 10/12/09, pubblicata all'Omissis pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della determinazione n. 10 del Omissis del Omissis e Omissis al Omissis del 14/1/2010, pubblicata all'Omissis pretorio comunale dal 10/2/2010 al 19/2/2010 , ove, unitamente, a quelle del 2012, 2013 e 2014 con le quali si divulgava la pendenza tra le parti di procedure giudiziarie, sono stati riportati il proprio nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla propria condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, tutti dati personali, questi, che erano nell'esclusiva disponibilità di Comune di Omissis in quanto soggetto titolare del trattamento. 24.
Orbene, risulta evidente che la pubblicazione dei superiori dati personali nell'albo Omissis del Comune, ivi compreso quello on-line, in un piccolo territorio quale quello del Comune di Omissis sia stata fonte di sicuro disagio ed abbia dunque integrato il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale. ... omissis ... 26. Così, per la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003, adesivamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, si ritiene in questa sede corretta la valutazione operata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., e conseguentemente l'applicazione in via analogica le tabelle milanesi per l'anno 2018 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, tenuto conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico ed ancora considerando che più volte a riguardo, la Cassazione si è espressa sottolineando che” la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento” (Cass. pen. n. 44477/2024).
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