
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 24909 Anno 2025.
FATTO: Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha confermato la sentenza pronunciata in data 7 marzo 2024 dal Tribunale militare di Roma con la quale C.P., Maresciallo capo della Guardia di finanza, è stato condannato, con le circostanze attenuanti dell’art. 62 n. 4 e dell’art. 62-bis cod. pen., alla pena di dieci mesi di reclusione militare, con i doppi benefici, per l’appropriazione di una stecca di sigarette facente parte del carico di merce, sottoposto a “suggello” doganale, sul quale egli aveva la sorveglianza e custodia in ragione dello svolgimento delle operazioni doganali sulla nave battente bandiera panamense che era in transito nel porto di Oristano (art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, in relazione all'art. 215 cod. pen. mil. pace, e art. 47 n. 2 cod. pen. mil. pace).
INQUADRAMENTO NORMATIVO: L’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, comunemente denominata “collusione del militare della Guardia di finanza” stabilisce: «Il militare della [Regia] guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la Sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.» Premesso che la previsione dell’ultimo comma è stata inserita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 77, comma 1), è doveroso evidenziare che la Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita»
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