Con la sentenza n. 10270 del 23 dicembre 2025, il Consiglio di Stato (Sez. V) ha respinto l’appello proposto da Porto di Lavagna S.p.A., confermando la legittimità dell’operato del Comune di Lavagna nella procedura di project financing ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione e la gestione del porto turistico.
Il Collegio ha ritenuto inammissibili le censure dirette a contestare “in radice” l’utilizzabilità dello strumento del project financing, in quanto la scelta comunale di ricorrervi risultava già cristallizzata negli atti presupposti (delibera di indirizzo e avviso agli operatori), mai tempestivamente impugnati. Decisiva, inoltre, la partecipazione dell’appellante alla procedura senza riserve, qualificata come acquiescenza per facta concludentia, preclusiva della successiva contestazione della procedura stessa.
Quanto ai motivi aggiunti, il Consiglio di Stato ha confermato la tardività, rilevando che le criticità progettuali dedotte erano già desumibili dagli atti di approvazione del progetto di fattibilità e dalla relazione istruttoria allegata. In ogni caso, tali doglianze sono state ritenute infondate nel merito, ribadendo che, nella fase di fattibilità tecnico-economica, è sufficiente che la progettazione sia “volta ad assicurare” la conformità ai vincoli, potendo gli adeguamenti intervenire nelle fasi successive.
Sul piano delle competenze, la sentenza chiarisce che il Comune è titolare del potere di rilascio della concessione demaniale marittima in ambito portuale, anche in relazione a interventi di lavori e servizi connessi alla gestione, sulla base della normativa regionale applicabile. Viene altresì esclusa qualsiasi violazione del giudicato formatosi su precedenti controversie, non ravvisandosi statuizioni ostative a future concessioni sulla medesima area.
La pronuncia offre indicazioni di rilievo pratico: conferma l’ampio perimetro di utilizzabilità del project financing per la rigenerazione e gestione dei porti turistici e ribadisce l’onere, per gli operatori economici, di impugnare tempestivamente le scelte procedimentali a monte, evitando partecipazioni “senza riserve” che precludano successive contestazioni.
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